CENTRO REVISIONI AUTO – MOTO
Il nostro centro revisioni, autorizzato dalla M.C.T.C con concessione n° 1421 del 15/06/2004 ad eseguire revisioni di autoveicoli, autocarri, autocaravan, ciclomotori, motocicli, motocarri e quadricicli, è dotato di:
- 1 pista di marca Bosch completamente computerizzata con sistema di frenatura a rulli e prova sospensioni;
- 1 pista di marca Mondolfo, anch’essa completamente computerizzata, consistema di frenatura a piastre;
- 1 pista di marca Mondolfo per motocicli e ciclomotori.
La presenza di tre diverse piste e di un adeguato numero di operatori ci consente di eseguire revisioni con tempi di attesa limitati ai tempi di lavorazione previsti dagli uffici della motorizzazione ( circa 20 minuti) e senza alcuna necessità di prenotazione.
SERVIZIO DI PROMEMORIA SCADENZA REVISIONE PERIODICA
E’ attivo, per i clienti che hanno effettuato l’ultima revisione presso la nostra struttura, il promemoria della scadenza tramite avviso postale.
Qualora siate in possesso di un veicolo che non è mai stato sottoposto a revisione presso il nostro centro, vi invitiamo a compilare il modulo per ricevere l’avviso gratuitamente presso il domicilio indicato.
1.
Cos’è la “revisione” ?
La "revisione" è il check-up completo di un veicolo che si effettua periodicamente presso le officine meccaniche autorizzate dal Ministero dei Trasporti per stabilire l'idoneità o meno del mezzo a circolare sulle strade europee.
In estrema sintesi, i punti più importanti di questa operazione riguardano il controllo dei:
- DISPOSITIVI DI FRENATURA
- STERZO
- VISIBILITA'
- IMPIANTO ELETTRICO
- ASSI, RUOTE, PNEUMATICI, SOSPENSIONI
- SCOCCA, TELAIO, CARROZZERIA
- EQUIPAGGIAMENTI
- CONTROLLO VANO MOTORE
- IDENTIFICAZIONE VEICOLO
2.
Con quale periodicità occorre sottoporre a revisione il proprio veicolo ?
-
Con cadenza annuale:
REVISIONI ANNUALI - riguardano:
Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
Autoambulanze
Veicoli atipici
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall'anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
Fra i veicoli atipici, previsti dal comma 4 dell'art. 80 del Nuovo Codice della Strada, sottolineamo particolarmente quelli definiti dall'art. 60 N.C.d.S., cioè i motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico. Non essendo mai stato pubblicato un decreto attuativo dell'art. 80 riguardante i veicoli atipici, questi finora NON erano sottoposti ad obbligo di revisione; con la Circolare del D.T.T. n. 4437/M360 del 26/11/2003, punto 10 questa situazione è stata sanata in quanto viene appunto sottolineato l'obbligo della revisione annuale per questi veicoli in caso di circolazione su strada.
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Dal quarto anno successivo all’immatricolazione e poi successivamente ogni 2 anni:
Dovranno devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione:
Autocarri, motocarri e auto/motoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.; quadricicli a motore;
Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l'eventuale carrello appendice), autocaravan (vedi Circolare prot. 36101 del 23 aprile 2008);
Motoveicoli e ciclomotori (compresi i quadricicli leggeri)
Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione INSIEME al veicolo al quale è abbinato.
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La revisione deve essere effettuata:
Entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata;
Entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.
3.
Quali sono i documenti necessari ?
Per sottoporre a revisione il proprio veicolo è sufficiente il libretto di circolazione.
4.
Quali sono le tariffe applicate ?
Per ogni tipo di veicolo (autoveicolo, motoveicolo o ciclomotore) il costo è lo stesso, € 64,80 IVA compresa, di cui:
€ 54,00 - revisione (L. 104.559 - tariffa in vigore dal 20/10/07, vedi Decreto 02/08/07 n.161)
€ 10,80 - bollettino diritti D.T.T. (L. 20.912 - comprese spese postali, maggiorate di 0,70 € dal 03/01/05 per effetto del Decreto 12/08/04.La nuova tariffa relativa ai diritti DTT è stata introdotta con Decreto 12/04/07 a partire dal 31/05/07.
5.
Quali le sanzioni in caso di controllo ?
Il Codice della Strada vigente prevede le seguenti multe per chi circola senza aver effettuato la revisione entro i termini previsti:
OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
Sanzione pecuniaria da € 155,00 a € 624,00 e sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione
RIPETUTA OMESSA REVISIONE (art. 80, comma 14):
Sanzione pecuniaria raddoppiata (da € 310,00) e ritiro della carta di circolazione
AUTOSTRADA (art. 176, comma 18):
Da € 155,00 a € 624,00 e fermo amministrativo del veicolo, restituito dopo la prenotazione della revisione
N.B.: Non è possibile revisionare in Italia, nè presso le officine private nè presso le sedi provinciali della motorizzazione, autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunità Europea (vedi Circolare 1688/M366 del 02/08/2001).
N.B1.: Come stabilito dalla circolare Prot. n. 2919/M 366 del 09/10/01, in caso di carta di circolazione ritirata per omessa revisione non più è possibile effettuare la visita presso le officine private per cui la revisione dovrà essere effettuata obbligatoriamente presso gli Uffici Provinciali del D.T.T.